La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per evasione e altri reati, aggravati dalla recidiva. I motivi, incentrati sulla contestazione della recidiva e sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, sono stati giudicati generici e manifestamente infondati, poiché non si confrontavano criticamente con la motivazione della sentenza d'appello. La Corte ha ribadito che la valutazione sulla recidiva e la graduazione della pena rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, se sorrette da una motivazione logica e sufficiente.
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