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Art. 492-bis Codice di Procedura Civile — Sezione Lavoro Civile

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Ricerca telematica dei beni e liquidazione spese: la decisione
Un ente creditore avvia un pignoramento verso un debitore dopo aver svolto la ricerca telematica dei beni. Il giudice dell'esecuzione assegna le somme pignorate e liquida le spese legali complessive, senza conteggiare un compenso autonomo per l'istanza di localizzazione dei patrimoni. Il creditore presenta ricorso, sostenendo che tale attività preparatoria impone una specifica e distinta parcella a carico del debitore inadempiente. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici stabiliscono che la procedura di ricerca dei beni non costituisce un processo autonomo, ma rappresenta una sotto-fase dell'esecuzione forzata. La liquidazione del difensore deve rimanere unitaria e ricompresa nell'ordinanza di assegnazione finale.
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