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Art. 492-bis Codice di Procedura Civile — Anno 2022

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Liquidazione compenso difensore d’ufficio: rinuncia e spese
Un avvocato, nominato come difensore sostitutivo in un processo penale, tenta senza successo di recuperare l'onorario dal cliente. Successivamente chiede al giudice la liquidazione compenso difensore d'ufficio a carico dello Stato. Il tribunale liquida una somma complessiva rivedendo l'intera parcella. Il legale impugna la decisione in Cassazione contestando il riesame totale delle somme e il mancato rimborso dell'istanza per la ricerca dei beni del debitore. Prima dell'udienza, il professionista rinuncia ufficialmente al ricorso. La Corte Suprema dichiara quindi l'estinzione del giudizio. Tuttavia, in mancanza di accettazione formale della rinuncia, applica il principio della soccombenza sostanziale. L'avvocato rinunciante deve pagare 700 euro di spese legali in favore del Ministero della Giustizia.
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