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Art. 492-bis Codice di Procedura Civile — Anno 2026

Altri anni per Art. 492-bis Codice di Procedura Civile

Ricerca telematica dei beni e liquidazione spese: la decisione
Un ente creditore avvia un pignoramento verso un debitore dopo aver svolto la ricerca telematica dei beni. Il giudice dell'esecuzione assegna le somme pignorate e liquida le spese legali complessive, senza conteggiare un compenso autonomo per l'istanza di localizzazione dei patrimoni. Il creditore presenta ricorso, sostenendo che tale attività preparatoria impone una specifica e distinta parcella a carico del debitore inadempiente. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici stabiliscono che la procedura di ricerca dei beni non costituisce un processo autonomo, ma rappresenta una sotto-fase dell'esecuzione forzata. La liquidazione del difensore deve rimanere unitaria e ricompresa nell'ordinanza di assegnazione finale.
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Liquidazione compenso difensore d’ufficio: sì al rimborso spese
Un avvocato, nominato difensore d'ufficio in un processo penale, ha avviato le procedure di recupero crediti contro l'assistito insolvente, ottenendo un decreto ingiuntivo. Successivamente, ha richiesto allo Stato la liquidazione compenso difensore d'ufficio. Il Tribunale ha escluso dal rimborso le spese sostenute per i tentativi di recupero forzoso. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del legale, stabilendo che lo Stato deve rimborsare anche i costi delle procedure esecutive rimaste infruttuose. Infatti, il tentativo di recupero del credito costituisce un presupposto di legge obbligatorio per poter chiedere il pagamento all'erario. Di conseguenza, negare il rimborso di tali spese caricherebbe ingiustamente il professionista di costi necessari per svolgere un'attività resa nell'interesse dello Stato. La decisione impugnata è stata cassata con rinvio.
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Compenso avvocato: spetta per l’udienza di rinvio?
Una legale d'ufficio, dopo aver recuperato solo parzialmente il suo credito dal cliente insolvente, ha chiesto allo Stato il saldo. La sua richiesta è stata parzialmente respinta perché l'unica udienza a cui aveva partecipato era stata di mero rinvio. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, stabilendo che il compenso avvocato per la fase dibattimentale non è dovuto per le udienze di semplice rinvio, in quanto non vi si svolge attività istruttoria. La Corte ha inoltre dichiarato inammissibile il motivo relativo al rimborso di ulteriori spese per difetto di specificità.
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