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Art. 490 Codice di Procedura Civile — Anno 2024

Altri anni per Art. 490 Codice di Procedura Civile

Procura avvocato: estensione e limiti nel fallimento
La Cassazione dichiara inammissibile un ricorso contro la vendita di un'azienda in fallimento. La tardività del reclamo è stata confermata, basandosi sull'interpretazione della procura avvocato e sulla sua estensione alla fase esecutiva. La Corte ha stabilito che la valutazione del mandato è di competenza del giudice di merito.
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Opposizione atti esecutivi: no a contestazioni tardive
Una società debitrice ha presentato opposizione agli atti esecutivi contro un decreto di trasferimento, lamentando che l'immobile venduto all'asta fosse diverso da quello originariamente pignorato a seguito di una riduzione del pignoramento. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che ogni presunta irregolarità relativa alla riduzione del pignoramento o all'ordinanza di vendita doveva essere contestata tempestivamente con un'apposita opposizione e non dopo l'emissione del decreto di trasferimento. La Corte ha inoltre ribadito che il "prezzo giusto" per la sospensione della vendita è quello raggiunto tramite una procedura regolare, non il valore di mercato.
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Pubblicità vendite pubbliche: la Cassazione decide
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 32014/2024, ha stabilito che le nuove norme sulla pubblicità vendite pubbliche non si applicano automaticamente alle procedure esecutive già in corso. Se un'ordinanza di vendita è stata emessa prima delle nuove leggi, le vecchie regole restano valide a meno che il giudice non le modifichi esplicitamente. Nel caso specifico, un decreto di trasferimento è stato annullato in primo grado per il mancato rispetto di un termine pubblicitario introdotto da una nuova legge, ma la Cassazione ha ribaltato la decisione, affermando che l'ordinanza di vendita originaria, quale 'lex specialis', continuava a regolare la procedura.
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