Il Tribunale ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale di una società su istanza di un creditore. La società ha proposto reclamo contestando il superamento della soglia di 30.000 euro di debiti scaduti e lo stato di insolvenza. La Corte d'Appello ha rigettato l'impugnazione, disponendo la condanna alle spese dell'amministratore in solido con l'azienda per presunta colpa. La Cassazione ha confermato l'insolvenza, precisando che le istanze di rateazione fiscale non escludono il debito dal computo. Tuttavia, ha accolto il ricorso del legale rappresentante. In ambito concorsuale, la condanna alle spese dell'amministratore richiede rigorosamente l'accertamento della mala fede, prevalendo la norma speciale sulla disciplina generale. Esclusa la mala fede, la sanzione personale è stata annullata.
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