La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, si pronuncia sulla prova richiesta al creditore in caso di cessione in blocco per dimostrare la propria legittimazione ad agire. Viene chiarito che, sebbene la sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non sia sufficiente a provare l'esistenza del contratto di cessione qualora contestata, il trasferimento del credito può essere dimostrato tramite un complesso di elementi indiziari, come dichiarazioni della banca cedente e notifiche al debitore. La Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso del debitore, confermando che la valutazione delle prove è di competenza del giudice di merito.
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