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Art. 487 Codice di Procedura Civile — Anno 2026

Altri anni per Art. 487 Codice di Procedura Civile

Transazione con debitore solidale: pagato il debito già estinto
Un debitore coobbligato versa una somma ai creditori a seguito di un pignoramento immobiliare. In seguito, scopre che l'altro coobbligato aveva già stipulato una transazione con debitore solidale anni prima per chiudere la posizione. Il debitore esecutato dichiara quindi di voler profittare dell'accordo e chiede la restituzione di quanto pagato. La Corte d'Appello respinge la domanda invocando la definitiva chiusura della procedura esecutiva. La Corte di Cassazione ribalta la decisione. I giudici chiariscono che l'irretrattabilità dell'esecuzione riguarda solo i vizi procedurali. Se emerge un fatto nuovo sopravvenuto, come la scoperta tardiva dell'accordo transattivo, il debitore conserva il diritto di richiedere indietro le somme indebitamente versate ai creditori.
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Opposizione all’esecuzione: limiti al ricorso Cassazione
La Suprema Corte ha affrontato il caso di un ente sovrano che ha proposto ricorso straordinario contro un'ordinanza del giudice dell'esecuzione. Tale provvedimento aveva dichiarato definita la procedura esecutiva a seguito della reviviscenza di una precedente assegnazione di crediti, omettendo però di fissare il termine per l'introduzione del giudizio di merito relativo all'**opposizione all'esecuzione**. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che l'ordinanza che chiude la fase sommaria senza fissare i termini per il merito non è un provvedimento definitivo. La parte interessata deve invece utilizzare il procedimento di integrazione o instaurare direttamente la causa di merito.
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Revoca decreto correzione: quando è inammissibile
Una società acquirente impugna la revoca di un decreto di correzione relativo a un trasferimento immobiliare fallimentare. La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile, stabilendo che la revoca decreto correzione, al pari del decreto stesso, è un atto non decisorio e quindi non ricorribile.
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