Un debitore coobbligato versa una somma ai creditori a seguito di un pignoramento immobiliare. In seguito, scopre che l'altro coobbligato aveva già stipulato una transazione con debitore solidale anni prima per chiudere la posizione. Il debitore esecutato dichiara quindi di voler profittare dell'accordo e chiede la restituzione di quanto pagato. La Corte d'Appello respinge la domanda invocando la definitiva chiusura della procedura esecutiva. La Corte di Cassazione ribalta la decisione. I giudici chiariscono che l'irretrattabilità dell'esecuzione riguarda solo i vizi procedurali. Se emerge un fatto nuovo sopravvenuto, come la scoperta tardiva dell'accordo transattivo, il debitore conserva il diritto di richiedere indietro le somme indebitamente versate ai creditori.
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