La Corte di Cassazione chiarisce la regola sulla decorrenza termine perentorio. Se un'ordinanza è pronunciata in udienza, il termine per l'impugnazione o per il prosieguo del giudizio decorre da quel momento, e non da una successiva comunicazione della cancelleria. Anche se il giudice scrive per errore che il termine decorre dalla 'comunicazione', tale indicazione non ha valore e non sposta il dies a quo, essendo un semplice 'lapsus calami'. Il caso riguardava l'opposizione agli atti esecutivi di un Comune, dichiarata inammissibile per tardività.
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