Una società creditrice pignorava la pensione del debitore. L'ex coniuge interveniva nella procedura esecutiva pretendendo il pagamento in via privilegiata del proprio credito per l'assegno divorzile e per le spese di utenze e affitto stabilite nella sentenza di divorzio. Il Tribunale accoglieva la domanda assegnando direttamente le somme. La Cassazione ha accolto il ricorso della società creditrice, stabilendo che il giudice dell'opposizione non può sostituirsi al giudice dell'esecuzione nell'assegnazione delle somme. Inoltre, l'intervento richiede un credito liquido e determinato: l'ex coniuge non aveva quantificato le mensilità scadute. Infine, l'assegno divorzile non gode automaticamente del privilegio generale sui mobili riservato ai crediti alimentari, se non per la quota strettamente alimentare e limitatamente agli ultimi tre mesi. Vince la società creditrice.
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