Il Creditore avvia un pignoramento presso terzi contro l'Ente Sanitario. Il giudice dichiara inizialmente l'impignorabilità delle somme, ma il Creditore vince il giudizio di opposizione. Successivamente, il Creditore chiede di proseguire l'esecuzione. Il giudice dell'esecuzione non fissa l'udienza e ordina al creditore di depositare la sentenza passata in giudicato. Il Creditore impugna questa richiesta tramite opposizione agli atti esecutivi. Il Tribunale dichiara la domanda inammissibile perché l'atto ha natura meramente preparatoria e non produce alcun danno diretto. La Corte di Cassazione conferma la decisione. La Suprema Corte stabilisce che l'opposizione agli atti esecutivi non è ammissibile contro provvedimenti interlocutori o ordinatori privi di concreta idoneità lesiva. Senza un pregiudizio immediato ed effettivo manca l'interesse ad agire del creditore.
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