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Art. 484 Codice Penale — Sezione Terza Penale

Altri anni per Art. 484 Codice Penale

Frode in Commercio: Olio di Semi Venduto come Extravergine
Un'azienda olearia vendeva ai propri clienti olio di semi o olio miscelato spacciandolo per extravergine di oliva. I titolari sono stati condannati per frode in commercio, vendita di sostanze alimentari non genuine e falsificazione dei registri telematici. La Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità penale, stabilendo un importante principio: la frode in commercio (art. 515 c.p.) e la vendita di alimenti non genuini (art. 516 c.p.) sono due reati diversi che possono coesistere. La Corte ha ritenuto che vendere un prodotto diverso per qualità (olio di semi invece di extravergine) e mettere in commercio un alimento non genuino sono condotte distinte che ledono interessi diversi. La condanna per uno dei titolari è stata parzialmente annullata solo per i fatti più vecchi, ormai prescritti.
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Abnormità del provvedimento: quando è inammissibile?
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28525/2024, ha chiarito i limiti dell'impugnazione per abnormità del provvedimento. Nel caso specifico, un tribunale aveva invitato il PM a precisare un'imputazione vaga invece di annullarla. Gli imputati hanno fatto ricorso per abnormità, ma la Corte lo ha dichiarato inammissibile, stabilendo che la possibilità di un'impugnazione differita (con la sentenza finale) esclude il ricorso immediato.
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Associazione per delinquere ambientale: la Cassazione
La Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso di associazione per delinquere ambientale, confermando le condanne per traffico illecito di rifiuti e associazione a delinquere. La sentenza chiarisce che i due reati possono concorrere, tutelando beni giuridici diversi. Viene inoltre annullata la revoca della sospensione condizionale della pena per un'imputata, in quanto decisa in violazione del divieto di 'reformatio in peius', non essendoci stato appello del Pubblico Ministero sul punto.
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