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Art. 484 Codice Penale — Sezione Settima Penale

Altri anni per Art. 484 Codice Penale

Falsità in registri di carico e scarico: condanna confermata
Un imprenditore è stato condannato per aver inserito dati non veritieri nei documenti aziendali relativi ai rifiuti. L'imputato ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo che la condotta non costituisse reato. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso poiché il motivo di impugnazione era nuovo, non essendo stato sollevato in appello. I giudici hanno confermato che la falsità in registri di carico e scarico dei rifiuti integra pienamente il reato previsto dall'art. 484 c.p. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Ricorso inammissibile: quando l’appello è infondato
La Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile avverso una condanna per reati di falso. La decisione si fonda sulla manifesta infondatezza del motivo legato al vizio di motivazione e sulla constatazione della condotta abituale dell'imputata, che esclude l'applicazione di benefici come la particolare tenuità del fatto.
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