Un imprenditore è stato condannato per aver inserito dati non veritieri nei documenti aziendali relativi ai rifiuti. L'imputato ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo che la condotta non costituisse reato. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso poiché il motivo di impugnazione era nuovo, non essendo stato sollevato in appello. I giudici hanno confermato che la falsità in registri di carico e scarico dei rifiuti integra pienamente il reato previsto dall'art. 484 c.p. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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