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Art. 48 Codice di Procedura Civile — Sezione Sesta Civile

Altri anni per Art. 48 Codice di Procedura Civile

Notifica atti tributari: Busta non basta, serve prova di ricezione
Un Contribuente ha contestato un'intimazione di pagamento per Irpef, Irap e Iva, sostenendo che il precedente avviso di accertamento non fosse stato validamente notificato. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Contribuente. Ha stabilito che per la corretta Notifica atti tributari, in caso di irreperibilità del destinatario (Art. 140 c.p.c.), non basta la semplice busta di ritorno della raccomandata informativa. È invece essenziale produrre in giudizio l'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) per dimostrare che l'atto è giunto nella sfera di conoscibilità del destinatario. La sentenza impugnata è stata cassata e l'intimazione di pagamento annullata.
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Notifica della cartella di pagamento non provata: il debito cade
L'Ente della Riscossione chiedeva il pagamento di oltre 124.000 euro a un cittadino per diverse cartelle esattoriali. Il cittadino contestava la pretesa, eccependo la prescrizione dei debiti. L'Ente sosteneva di aver interrotto i termini inviando precedenti solleciti e pignoramenti. Tuttavia, per dimostrare l'invio degli atti tramite la procedura per irreperibili, mancava la prova della consegna della raccomandata informativa. La Corte di Cassazione ha stabilito che la Notifica della cartella di pagamento o di un atto di intimazione effettuata ai sensi dell'articolo 140 c.p.c. richiede necessariamente la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento o della compiuta giacenza. Senza questo documento, la notifica è nulla e non interrompe la prescrizione. Il cittadino vince la causa e l'Ente della Riscossione deve pagare le spese legali.
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CTU e ricorso straordinario per cassazione: l’atto inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario per cassazione proposto da un privato contro l'ordinanza del Tribunale che disponeva la convocazione del Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) durante la pendenza di un regolamento di competenza. I giudici hanno chiarito che la convocazione del CTU è un provvedimento puramente ordinatorio e non decisorio, in quanto non statuisce su diritti soggettivi. Di conseguenza, tale atto non è impugnabile davanti alla Suprema Corte. Per aver promosso un ricorso palesemente infondato con colpa grave, il ricorrente è stato condannato al rimborso delle spese legali e al pagamento di una sanzione pecuniaria per lite temeraria.
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