Una proprietaria terriera ha proposto opposizione alla stima dell'indennità di esproprio contro un ente di bonifica. La Corte d'appello ha dichiarato la domanda improcedibile perché mancava ancora il formale decreto di esproprio. Successivamente, l'ente ha emesso il decreto, ma la proprietaria ha impugnato tardivamente la decisione di improcedibilità, ritenendo erroneamente che il termine fosse sospeso a causa di un parallelo regolamento di competenza su altre domande. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: il giudizio sulla stima non era sospeso e la proprietaria avrebbe dovuto impugnare la sentenza d'appello entro trenta giorni dall'emissione del decreto d'esproprio, oppure riproporre direttamente la domanda di determinazione dell'indennità. Di conseguenza, la proprietaria perde il ricorso e deve pagare le spese di giudizio.
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