L'Amministratore di una società edile viene condannato per il reato di bancarotta fraudolenta documentale a causa della mancata consegna delle scritture contabili al curatore fallimentare, finalizzata a nascondere pagamenti fittizi verso una società collegata. L'imputato ricorre in Cassazione contestando la regolarità delle notifiche della procedura fallimentare e la mancata riqualificazione in bancarotta semplice. La Suprema Corte rigetta i motivi relativi alla responsabilità penale, confermando che il giudice penale non può sindacare la regolarità delle notifiche fallimentari. Tuttavia, accoglie il ricorso limitatamente alla durata delle pene accessorie, originariamente fissate in dieci anni. In seguito alla dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma che prevedeva una durata fissa, la Cassazione annulla la sentenza sul punto e rinvia alla Corte d'Appello per la rideterminazione discrezionale di tali sanzioni.
Continua »