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Art. 479 Codice di Procedura Penale — Anno 2022

Altri anni per Art. 479 Codice di Procedura Penale

Abuso edilizio: Condanna confermata, ma le attenuanti vanno riconsiderate
Una Cittadina è stata condannata per **abuso edilizio** (ampliamento non autorizzato di 71,15 mq), ritenendo erroneamente sufficiente una SCIA anziché il Permesso di Costruire. La Cassazione ha confermato la sua colpevolezza e ha respinto la richiesta di sospensione del processo in attesa di un giudizio amministrativo. Tuttavia, ha annullato la sentenza limitatamente alla mancata motivazione sulle circostanze attenuanti generiche, rinviando il caso alla Corte d'Appello per una nuova valutazione della pena. La condanna per l'abuso edilizio resta, ma la pena sarà riconsiderata.
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Bancarotta fraudolenta documentale: condanna ferma ma pene ridotte
L'Amministratore di una società edile viene condannato per il reato di bancarotta fraudolenta documentale a causa della mancata consegna delle scritture contabili al curatore fallimentare, finalizzata a nascondere pagamenti fittizi verso una società collegata. L'imputato ricorre in Cassazione contestando la regolarità delle notifiche della procedura fallimentare e la mancata riqualificazione in bancarotta semplice. La Suprema Corte rigetta i motivi relativi alla responsabilità penale, confermando che il giudice penale non può sindacare la regolarità delle notifiche fallimentari. Tuttavia, accoglie il ricorso limitatamente alla durata delle pene accessorie, originariamente fissate in dieci anni. In seguito alla dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma che prevedeva una durata fissa, la Cassazione annulla la sentenza sul punto e rinvia alla Corte d'Appello per la rideterminazione discrezionale di tali sanzioni.
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