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Art. 477 Codice di Procedura Civile — Sezione Prima Civile

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Legittimazione ad agire: quando inizia l’esecuzione?
La Corte di Cassazione ha stabilito che un creditore che cede il proprio credito prima dell'inizio del processo esecutivo perde la legittimazione ad agire. L'ordinanza chiarisce che il processo esecutivo non inizia con la notifica del precetto, ma solo con la notifica dell'atto di pignoramento. Di conseguenza, se la cessione avviene dopo il precetto ma prima del pignoramento, solo il nuovo creditore (cessionario) è legittimato a procedere esecutivamente, rendendo illegittima l'azione intrapresa dal creditore originario.
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