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Art. 477 Codice di Procedura Civile — Anno 2026

Altri anni per Art. 477 Codice di Procedura Civile

Duplicazione del titolo esecutivo: vietato il doppio decreto
Un professionista otteneva un decreto ingiuntivo definitivo contro un debitore per un credito transattivo e relativi interessi legali. Dopo il decesso del debitore, il creditore richiedeva un secondo decreto ingiuntivo contro l'erede per la stessa somma, pretendendo però gli interessi moratori commerciali. L'erede si opponeva con successo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del creditore, confermando che la duplicazione del titolo esecutivo è vietata se il primo provvedimento è già efficace contro l'erede (ai sensi dell'art. 477 c.p.c.) e che la richiesta tardiva di maggiori interessi è preclusa dal giudicato. Chi perde deve pagare le spese.
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