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Art. 477 Codice di Procedura Civile — Anno 2024

Altri anni per Art. 477 Codice di Procedura Civile

Spese di esecuzione: la ripartizione tra condebitori
Una parte, dopo aver saldato per intero le spese di un procedimento esecutivo per cui era stata condannata in solido con le sorelle, ha agito per il recupero delle loro quote. I giudici di merito avevano respinto la richiesta, addebitando l'intero importo alla sola proprietaria dell'immobile interessato. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo che la ripartizione delle spese di esecuzione, liquidate con un provvedimento definitivo e non impugnato, si presume in quote uguali tra i condebitori. La mancata opposizione a tale provvedimento preclude future contestazioni sulla divisione interna dei costi.
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Opponibilità del giudicato: sentenza e successori
Un nuovo proprietario, che era stato il legale del precedente venditore, si è opposto all'esecuzione di una sentenza definitiva che ordinava la rimozione di alcune opere edilizie. La Corte di Cassazione ha rigettato il suo ricorso, riaffermando il principio dell'opponibilità del giudicato. La sentenza è pienamente efficace nei confronti del successore a titolo particolare (l'acquirente), soprattutto quando quest'ultimo era a conoscenza della pregressa controversia e della condanna, non potendo quindi invocare la buona fede.
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Notifica precetto eredi: onere della prova creditore
Un erede si opponeva a un precetto notificato contestualmente al titolo esecutivo, violando il termine di 10 giorni previsto dalla legge. La Corte di Cassazione, riformando la decisione di merito, ha stabilito che in caso di notifica precetto eredi, spetta al creditore, e non all'erede, l'onere di provare che la notifica al defunto fosse già avvenuta. La violazione del termine è un vizio che pregiudica in modo evidente i diritti dell'erede.
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