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Art. 47 Codice Civile — Anno 2022

Altri anni per Art. 47 Codice Civile

Notifica alle persone giuridiche: la clausola non blocca la sede
Un Istituto ha chiesto la risoluzione di un contratto di compravendita immobiliare contro una Cooperativa per il mancato pagamento di due rate del prezzo. La Cooperativa ha contestato la regolarità della Notifica alle persone giuridiche, sostenendo che l'atto dovesse essere consegnato direttamente presso la Casa Comunale, in base a un'elezione di domicilio contenuta nel contratto. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Cooperativa. I giudici hanno stabilito che la clausola di domicilio contrattuale era soltanto subordinata al fallimento dei tentativi ordinari. Di conseguenza, la Notifica alle persone giuridiche eseguita secondo le regole generali del codice di procedura civile e tramite servizio postale è pienamente valida. La Cooperativa perde definitivamente la causa ed è condannata al pagamento di tutte le spese di giudizio.
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Revocatoria fallimentare e pagamenti: quando la crisi è nota
Un'azienda svizzera ha ricevuto diversi pagamenti da un'impresa italiana poi sottoposta ad amministrazione straordinaria. Il commissario della procedura ha promosso un'azione di revocatoria fallimentare per recuperare le somme incassate nei mesi precedenti la dichiarazione di insolvenza. La società creditrice ha sostenuto di non conoscere la crisi finanziaria della debitrice. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione di secondo grado, stabilendo che la conoscenza dello stato di insolvenza si può dimostrare attraverso indizi gravi, precisi e concordanti. Tra questi elementi figurano i continui ritardi nei pagamenti, le richieste di garanzie bancarie, i piani di rientro rateizzati senza concessione di nuovo credito, l'analisi dei bilanci pubblici e le notizie allarmanti apparse sulla stampa economica. La Corte ha rigettato il ricorso della creditrice estera, condannandola alla restituzione delle somme e al pagamento delle spese di lite.
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Notificazione Atti Giudiziari: Ricorso Inammissibile per Termini Scaduti
Un automobilista ha citato in giudizio una casa automobilistica e una concessionaria per gravi difetti alla sua auto. Dopo aver perso in primo e secondo grado, ha presentato un ricorso per cassazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La notificazione della sentenza di appello era stata fatta correttamente a uno dei due avvocati dell'automobilista, facendo decorrere il termine breve per impugnare. Il ricorso è stato depositato oltre il termine di 60 giorni, rendendo tardiva la notificazione atti giudiziari. La Corte ha ribadito che l'elezione di domicilio speciale non esclude la validità della notifica all'altro difensore. L'automobilista è stato condannato al pagamento delle spese legali.
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