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Art. 465 Codice di Procedura Penale — Sezione Settima Penale

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Nullità della sentenza penale tra data errata e validità
L'Imputato propone ricorso per Cassazione contestando la validità della sentenza emessa a suo carico. La difesa lamenta una discordanza tra la data di sottoscrizione e quella di emissione dell'atto, sostenendo che tale discrepanza determini la nullità della sentenza penale per violazione delle norme processuali. I Giudici di legittimità dichiarano il ricorso inammissibile. La Corte stabilisce che la legge sanziona con l'invalidità solo la mancanza degli elementi essenziali del dispositivo o l'assenza della firma del magistrato. Qualsiasi refuso cronologico integra un mero errore materiale privo di lesività per la difesa. Il computo dei termini per l'impugnazione resta garantito dalla lettura del verbale in udienza e dall'attestazione ufficiale di deposito. L'Imputato subisce la condanna alle spese e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Notifica imputato assente: basta l’avviso al difensore
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato in sua assenza. L'imputato lamentava la mancata notifica personale di un rinvio d'udienza, comunicato solo al suo difensore. La Corte ha stabilito che la notifica al legale è sufficiente, poiché questi rappresenta pienamente l'assistito assente. La decisione ribadisce il principio della rappresentanza processuale e conferma che la notifica imputato assente non è richiesta in questi casi, salvo espresse previsioni di legge.
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