Il Tribunale di Catania ha anticipato l'udienza dibattimentale a carico di un imputato detenuto all'estero per rispettare i termini di custodia cautelare. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro questo provvedimento di anticipazione, lamentando la violazione del contraddittorio e l'insussistenza della latitanza. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'anticipazione è stata disposta a dibattimento già iniziato. Di conseguenza, si applica la regola sull'impugnazione delle ordinanze dibattimentali, secondo cui tali provvedimenti non sono autonomamente impugnabili, ma possono essere contestati solo insieme alla sentenza finale. L'imputato è stato condannato anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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