Un automobilista, accusato di guida sotto l'effetto di stupefacenti, ottiene la messa alla prova con l'obbligo di svolgere lavori di pubblica utilità. Tuttavia, l'uomo non inizia mai le attività e, dopo la scadenza del termine di venti mesi, chiede una proroga per motivi di lavoro. Il Giudice per le indagini preliminari revoca il beneficio e dispone il giudizio immediato. La Corte di Cassazione conferma la decisione: la richiesta di proroga è tardiva perché presentata dopo la scadenza del termine. Inoltre, l'impegno lavorativo non giustifica il totale disinteresse verso il percorso rieducativo. La revoca della messa alla prova è quindi legittima anche senza una specifica udienza preventiva, poiché l'imputato era già a conoscenza dell'udienza di verifica.
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