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Art. 464-quinquies Codice di Procedura Penale — Sezione Quarta Penale

Altri anni per Art. 464-quinquies Codice di Procedura Penale

Messa alla prova: il lavoro non giustifica lo stop ai servizi
Un automobilista, accusato di guida sotto l'effetto di stupefacenti, ottiene la messa alla prova con l'obbligo di svolgere lavori di pubblica utilità. Tuttavia, l'uomo non inizia mai le attività e, dopo la scadenza del termine di venti mesi, chiede una proroga per motivi di lavoro. Il Giudice per le indagini preliminari revoca il beneficio e dispone il giudizio immediato. La Corte di Cassazione conferma la decisione: la richiesta di proroga è tardiva perché presentata dopo la scadenza del termine. Inoltre, l'impegno lavorativo non giustifica il totale disinteresse verso il percorso rieducativo. La revoca della messa alla prova è quindi legittima anche senza una specifica udienza preventiva, poiché l'imputato era già a conoscenza dell'udienza di verifica.
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Messa alla prova: annullata senza condotte riparatorie
La Corte di Cassazione ha annullato una sentenza che dichiarava estinti alcuni reati di furto a seguito di una messa alla prova con esito positivo. La Corte ha stabilito che l'ordinanza di ammissione alla prova era illegittima perché non prevedeva le condotte riparatorie a favore delle vittime, considerate un presupposto essenziale e non sostituibile. Inoltre, per due dei reati, ha dichiarato l'improcedibilità per mancanza della necessaria querela.
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