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Art. 46 Codice Penale — Anno 2026

Altri anni per Art. 46 Codice Penale

Giudicato implicito sulla giurisdizione: il Comune perde la causa
Una Società ha impugnato davanti al TAR i provvedimenti di un Comune che imponevano la rimozione di cartelli pubblicitari abusivi. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione, ma il TAR ha respinto il ricorso della Società nel merito, senza pronunciarsi espressamente sulla giurisdizione. In appello, il Consiglio di Stato ha dato ragione alla Società. Il Comune ha quindi fatto ricorso in Cassazione contestando nuovamente la giurisdizione. Le Sezioni Unite hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha stabilito che si è formato il giudicato implicito sulla giurisdizione: poiché il Comune non ha proposto un appello incidentale sul punto dopo la sentenza di primo grado, la competenza del giudice amministrativo è diventata definitiva e non può più essere contestata. Il Comune perde la causa e deve pagare le spese.
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Forza maggiore crisi di liquidità: Fisco vince, azienda paga
Un'azienda ha ricevuto una cartella di pagamento per tasse non versate, giustificando l'inadempimento con una grave crisi di liquidità dovuta a mancati pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione. La società ha sostenuto che questa situazione costituisse una **forza maggiore crisi di liquidità**, tale da escludere l'applicazione di sanzioni. La Corte di Cassazione ha respinto questa tesi. I giudici hanno stabilito che la difficoltà economica, anche se causata da ritardi di pagamento di terzi, non è un evento imprevedibile e irresistibile. Pertanto, non rientra nella nozione di forza maggiore e non esonera dal pagamento di tasse e sanzioni. L'azienda ha perso la causa e ha dovuto pagare quanto richiesto.
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Contraffazione di brevetto: copiare peggio non salva dalla condanna
Il titolare di un brevetto per un estrattore di fondi di caffè ha citato in giudizio un'azienda che produceva un dispositivo simile. La copia presentava una modifica tecnica, una base piatta invece che conica, che la rendeva meno efficiente del prodotto originale. I giudici di merito avevano escluso la violazione. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo un principio fondamentale: la contraffazione di brevetto sussiste anche quando la copia viene realizzata con modifiche peggiorative e prive di originalità. Introdurre un difetto per rendere un prodotto meno funzionale non è sufficiente a evitare la condanna per violazione del brevetto. La causa è stata rinviata alla Corte d'Appello per una nuova valutazione.
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