Un'azienda produttrice di macchinari ha accusato due concorrenti di contraffazione brevettuale e concorrenza sleale. La Corte d'Appello ha dichiarato la nullità totale del brevetto poiché la rivendicazione principale mancava di altezza inventiva. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'azienda titolare, stabilendo che la nullità della rivendicazione principale non cancella l'intero brevetto se una rivendicazione dipendente resta valida. In questo caso, si configura una nullità parziale del brevetto con un effetto limitativo: gli elementi della rivendicazione nulla degradano a tecnica nota, riducendo l'ambito di protezione ma salvando la validità del titolo. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio.
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