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Art. 46 Codice Civile — Sezione Sesta Civile

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Sede legale o effettiva: quale tribunale decide?
L'Azienda cita in giudizio Il Lavoratore davanti al Tribunale della propria sede legale per accertare la decadenza dall'impugnazione del recesso e la legittimità del licenziamento. Il dipendente contesta la competenza territoriale nelle controversie di lavoro, sostenendo che l'attività direttiva opera in una sede amministrativa secondaria. Il primo giudice dichiara la propria incompetenza a favore del foro della sede secondaria. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell'Azienda. I giudici stabiliscono la presunzione di coincidenza tra sede legale e sede effettiva, salvo prova contraria solida. Poiché i vertici sociali operano presso la sede legale, la causa deve proseguire davanti al Tribunale dove l'impresa ha registrato la propria sede sociale.
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Notifica alla persona giuridica: valida anche dopo il decesso
Un lavoratore ha chiesto il pagamento di differenze retributive all'azienda. La Corte d'appello ha dichiarato nulla la sentenza di primo grado favorevole al lavoratore, ritenendo invalida la notifica dell'atto introduttivo. La consegna era avvenuta presso la sede legale nelle mani della madre dell'amministratore, deceduto poco prima. Per i giudici d'appello, la morte del figlio aveva fatto cessare l'incarico della donna di ricevere la posta. La Cassazione ha invece accolto il ricorso del lavoratore. La Corte ha chiarito che la notifica alla persona giuridica si presume valida se l'atto è consegnato a chi si trova nella sede e si dichiara addetto alla ricezione. Questa presunzione non decade automaticamente con la morte dell'amministratore, poiché l'incarico di ricevere la corrispondenza è nell'interesse della società. La causa è stata quindi rinviata per un nuovo esame.
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