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Art. 46 Codice Civile — Anno 2023

Altri anni per Art. 46 Codice Civile

Omessa pronuncia sul ricorso: il passeggero vince in Cassazione
Un passeggero ha subito lesioni scendendo da un autobus e ha citato in giudizio l'azienda di trasporti, notificando l'atto presso la sede effettiva di Bari. Il Giudice di Pace ha accolto la domanda, ma l'azienda ha proposto appello eccependo la nullità della notifica. Il Tribunale ha ridotto il risarcimento senza però decidere sull'eccezione di tardività dell'appello sollevata dal passeggero. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del passeggero, rilevando il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice di secondo grado. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Bari per un nuovo esame della controversia.
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Cessione del credito: validità della notifica
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di una società che pretendeva il pagamento di un debito oggetto di cessione del credito, nonostante il debitore avesse già pagato il creditore originario. Il punto centrale della controversia riguarda la validità della notifica della cessione, effettuata presso uno stabilimento produttivo anziché presso la sede legale o amministrativa. La Suprema Corte ha chiarito che la sede effettiva di una società coincide con il luogo in cui si svolge l'attività di direzione e gestione degli affari, e non con una semplice unità operativa destinata alla produzione. Poiché la notifica non è avvenuta in un luogo idoneo a impegnare l'amministrazione della società debitrice, il pagamento effettuato al cedente è stato considerato liberatorio.
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Periodo di comporto tubercolosi: la tutela speciale
Una società ha licenziato una dipendente affetta da tubercolosi per superamento del periodo di comporto. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'azienda, confermando la nullità del licenziamento. La sentenza stabilisce che la tutela speciale prevista dalla Legge n. 1088/1970 per i lavoratori malati di tubercolosi prevale sulle norme generali del contratto collettivo, garantendo la conservazione del posto di lavoro per un periodo più lungo e svincolato dal normale calcolo del periodo di comporto tubercolosi.
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