La Corte di Cassazione ha stabilito che il rigetto del decreto penale da parte del G.I.P. non costituisce un atto abnorme se motivato dalla ritenuta inadeguatezza della pena, anche in considerazione dei precedenti dell'imputato. La Suprema Corte ha chiarito che tale valutazione rientra nel legittimo esercizio del potere discrezionale del giudice e non in mere ragioni di opportunità, rendendo inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero.
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