Il Debitore si opponeva a un decreto ingiuntivo di oltre 232.000 euro richiesto dalla Creditrice, sostenendo che le promesse di pagamento poste alla base del credito fossero nulle per violazione del divieto di patti successori. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la validità degli accordi. I giudici hanno chiarito che un accordo non viola il divieto di patti successori se la morte di una delle parti non costituisce la causa dell'attribuzione patrimoniale, ma rappresenta solo un termine temporale per differire l'adempimento a favore degli eredi. Trattandosi di un valido atto tra vivi volto a regolare rapporti patrimoniali attuali, la promessa di pagamento rimane pienamente efficace.
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