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Art. 458 Codice Civile — Anno 2023

Altri anni per Art. 458 Codice Civile

Simulazione relativa: l’erede senza eredità può usare indizi
Un figlio ha impugnato la vendita di un immobile effettuata dalla madre in favore del fratello, sostenendo che l'atto nascondesse una donazione (simulazione relativa) e che avesse azzerato l'asse ereditario. I giudici di merito hanno rigettato la domanda per mancanza di prova scritta dell'accordo simulatorio. La Cassazione ha ribaltato la decisione stabilendo che, quando l'erede legittimario agisce per dimostrare la simulazione di un atto che ha svuotato l'eredità, egli tutela la propria quota di riserva. Di conseguenza, assume la qualità di terzo e può provare la simulazione senza limiti, anche tramite testimoni e presunzioni, senza dover presentare una formale e tempestiva domanda di riduzione. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Donazione con condizione di premorienza: è valida o nulla?
Un cittadino ha impugnato una donazione, sostenendo che fosse nulla perché sottoposta alla condizione sospensiva della morte del donante prima del donatario. Questo tipo di accordo rischia di violare il divieto di patti successori, cioè quegli accordi che dispongono di beni di una futura eredità prima dell'apertura della successione. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 16160/2023, ha riconosciuto la grande importanza della questione giuridica riguardante la donazione con condizione di premorienza. Per questo motivo, i giudici hanno deciso di non decidere immediatamente in camera di consiglio, ma di rimettere la causa alla pubblica udienza per un esame più approfondito.
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Patti successori: la divisione valida contro l’incasso illecito
Una famiglia di agricoltori stipula nel 1989 un accordo per sciogliere la comunione tacita familiare, dividendo i beni tra i figli lavoratori e liquidando gli altri. Anni dopo, per formalizzare il trasferimento di un terreno, un fratello versa all'altro un assegno di 220.000 euro, concordando che non sarebbe stato incassato. Il fratello ricevente lo incassa comunque, scatenando la causa. Il convenuto eccepisce la nullità dell'accordo originario, qualificandolo come patti successori vietati dalla legge. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso, confermando la validità dell'accordo del 1989. I giudici chiariscono che la divisione di beni già in comproprietà non costituisce violazione del divieto di patti successori. Di conseguenza, il fratello che ha incassato indebitamente l'assegno deve restituire l'intera somma.
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