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Art. 456 Codice Civile — Sezione Prima Civile

Altri anni per Art. 456 Codice Civile

Successione processuale soci: oneri di allegazione
Una società cita in giudizio una banca per la restituzione di somme indebitamente percepite. Durante il processo, la società viene cancellata dal Registro delle Imprese. I soci, già presenti in giudizio come fideiussori, proseguono la causa. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 5387/2024, ha stabilito che i giudici di merito hanno errato nel condannare la banca al pagamento in favore dei soci. Questi ultimi, infatti, non avevano mai specificato di agire quali successori della società estinta, limitandosi a proseguire nella loro originaria veste di fideiussori. Tale decisione configura una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (ultra petita), rendendo necessaria una specifica allegazione della qualità di successore per ottenere il credito della società estinta.
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Cancellazione società: cosa succede ai contratti?
Una società che ha acquistato un immobile all'asta ha intentato una causa contro l'inquilino e la società locatrice originale. Quest'ultima, tuttavia, era stata cancellata dal registro delle imprese. La Corte di Cassazione ha confermato che, a seguito della cancellazione della società, i suoi rapporti giuridici, incluso il contratto di locazione, si trasferiscono ai suoi ex soci. La causa iniziale è stata quindi dichiarata nulla perché non includeva questi soci, considerati parti necessarie nel processo.
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