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Art. 456 Codice Civile — Anno 2022

Altri anni per Art. 456 Codice Civile

Rinuncia all’eredità senza documenti: il caso va in udienza
Una complessa controversia ereditaria tra i discendenti di una famiglia riguarda l'assegnazione di beni la cui origine risale all'inizio del Novecento. Il nucleo dello scontro riguarda la presunta rinuncia all'eredità da parte di due chiamate, riconosciuta nei gradi precedenti solo sulla base di indizi e in assenza di un atto scritto formale. Un erede ha ricorso in Cassazione sostenendo l'inammissibilità della prova presuntiva per dimostrare l'abbandono dei diritti ereditari secondo il vecchio e il nuovo codice civile. Data l'estrema complessità delle questioni di diritto e l'intreccio di vari acquisti di proprietà avvenuti nel tempo, la Corte di Cassazione ha rinviato la causa a nuovo ruolo per trattarla in pubblica udienza.
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Vendita o donazione? La presunzione di liberalità decide il caso
Un'azienda familiare ha ceduto il 13% delle proprie quote societarie al padre per 6,5 milioni di euro. L'Agenzia delle Entrate ha riqualificato la vendita come donazione, applicando la presunzione di liberalità prevista per i trasferimenti tra parenti stretti. I venditori hanno impugnato l'atto sostenendo di aver pagato tramite compensazione di crediti, ma l'accordo non si era perfezionato prima del decesso dell'acquirente. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei contribuenti, confermando che la presunzione di liberalità non è stata superata da prove idonee. Inoltre, la Corte ha chiarito che l'applicazione dell'imposta sulle donazioni e della tassazione sul capital gain non costituisce doppia imposizione, trattandosi di tributi differenti con presupposti diversi. Di conseguenza, i contribuenti perdono la causa e devono pagare le imposte e le spese legali.
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Domicilio del defunto: residenza formale contro dimora reale
Una figlia ha avviato una causa per reintegrare la propria quota di legittima, contestando le disposizioni testamentarie e le donazioni fatte in vita dal padre a favore della vedova e dell'altro figlio. Il Tribunale di Massa si era dichiarato incompetente a favore del Tribunale di Genova, ritenendo che l'ultimo domicilio del defunto fosse a Genova, dove l'uomo aveva residenza e attività commerciali. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della figlia, stabilendo che il reale domicilio del defunto si trovava a Bagnone, luogo in cui l'uomo si era effettivamente trasferito per vivere con il figlio. Di conseguenza, la Suprema Corte ha dichiarato la competenza territoriale del Tribunale di Massa, ordinando la prosecuzione del giudizio dinanzi a quest'ultimo.
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