Un imprenditore viene accusato di aver appiccato il fuoco a un capannone per riscuotere il premio assicurativo. Sebbene il bene fosse in parte suo, la Cassazione conferma la sua condanna per incendio. La sentenza stabilisce un principio fondamentale: se il bene è in comproprietà, il reato non è più solo 'Incendio di cosa propria', ma anche di cosa altrui. In questo caso, il pericolo per la pubblica incolumità è presunto per legge e non deve essere provato, rendendo inefficaci le argomentazioni della difesa. L'imprenditore viene condannato a cinque anni di reclusione per l'incendio, mentre il reato di frode assicurativa viene dichiarato estinto per prescrizione.
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