La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 9564/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un automobilista condannato per guida in stato di ebbrezza. La Corte ha ribadito che la prova etilometro costituisce piena prova della violazione e che spetta all'imputato l'onere di dimostrare, con prove specifiche, eventuali vizi o malfunzionamenti dello strumento. È stato inoltre confermato il diniego della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, a causa di una prognosi negativa basata sul comportamento passato dell'imputato.
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