Un automobilista ha impugnato una sanzione per eccesso di velocità contestando la mancata prova della taratura autovelox. Sebbene il Tribunale avesse inizialmente confermato la multa ritenendo sufficiente l'attestazione di buon funzionamento contenuta nel verbale, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. La Suprema Corte ha ribadito che l'Amministrazione ha l'onere di fornire la prova documentale della taratura periodica dello strumento, non potendo tale verifica essere sostituita da semplici dichiarazioni degli agenti o da sistemi di autodiagnosi.
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