La Corte di Cassazione dichiara inammissibile un ricorso a seguito della rinuncia all'impugnazione da parte del ricorrente. Il caso riguardava il sequestro preventivo di autovelox non omologati. La Corte ha stabilito che la rinuncia, atto processuale che estingue il gravame, comporta la condanna del rinunciante al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come previsto dalla legge.
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