Due imputati hanno presentato ricorso contro una sentenza di patteggiamento per ricettazione, lamentando una motivazione insufficiente riguardo l'assenza di cause di proscioglimento. La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili, ribadendo che l'impugnazione del patteggiamento è consentita solo nei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., tra i quali non rientra la censura sulla valutazione del giudice ex art. 129 c.p.p. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Continua »