La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 6881/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso contro una sentenza di patteggiamento, ribadendo i rigidi limiti dell'impugnazione. La Suprema Corte ha chiarito che l'impugnazione del patteggiamento, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p., non permette di contestare la valutazione dei fatti o la mancata assoluzione ex art. 129 c.p.p., poiché la scelta del rito implica un'accettazione delle premesse accusatorie. L'erronea qualificazione giuridica può essere dedotta solo se palesemente eccentrica rispetto ai fatti contestati.
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