Un conducente è stato condannato per guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, avendo causato un incidente stradale senza danni a persone. Gli è stata applicata la revoca patente guida. Il conducente ha contestato la legittimità costituzionale della norma che prevede la revoca patente guida automatica anche per incidenti con soli danni a cose, ritenendola irragionevole. La Corte di Cassazione ha dichiarato la questione manifestamente infondata, ribadendo che la revoca patente guida è una misura preventiva legittima per la sicurezza stradale, anche in caso di soli danni materiali, data la pericolosità della guida in stato di ebbrezza. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
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