Un cittadino presenta opposizione contro un decreto penale di condanna. Contestualmente, formula una richiesta di applicazione della pena e conferisce formale mandato al proprio avvocato difensore. Il Pubblico Ministero esprime parere favorevole all'accordo. Durante l'udienza fissata per l'omologazione, il difensore di fiducia non compare e il giudice nomina un difensore d'ufficio, il quale conferma l'intesa già raggiunta. Il giudice omologa la pena concordata. Il condannato impugna la decisione davanti alla Corte di Cassazione, contestando la validità dell'udienza per l'assenza del proprio legale. I Supremi Giudici dichiarano il ricorso inammissibile: il patteggiamento con procura speciale si era già perfezionato prima dell'udienza tramite lo scambio del consenso. La presenza del difensore d'ufficio in aula garantisce la continuità della difesa e non invalida la volontà precedentemente espressa.
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