Il Tribunale ha omesso di applicare le sanzioni amministrative accessorie (sospensione patente e confisca veicolo) a un Lavoratore che aveva ottenuto un patteggiamento per guida in stato di ebbrezza. La Procura Generale ha proposto ricorso, sostenendo che tali sanzioni sono obbligatorie per legge, anche in caso di patteggiamento. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando la sentenza. Ha ribadito che le sanzioni accessorie, come la sospensione della patente e la confisca del veicolo, devono essere sempre applicate, anche quando la pena è concordata tra le parti. Il caso è stato rinviato al Tribunale per l'applicazione delle sanzioni.
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