La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso contro un'ordinanza di sequestro preventivo per opere edilizie realizzate su un fondo agricolo in area protetta. Il sequestro è stato confermato perché le opere, sebbene apparentemente minori, erano funzionalmente collegate a interventi precedenti e determinavano un'illegittima modifica della destinazione d'uso del terreno. La Corte ha ribadito che il ricorso per cassazione in materia cautelare è consentito solo per violazione di legge e non per una rivalutazione dei fatti.
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