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Art. 438 Codice di Procedura Civile — Anno 2025

Altri anni per Art. 438 Codice di Procedura Civile

Destituzione autoferrotramvieri: il Consiglio di disciplina
La Corte di Cassazione ha confermato la nullità della destituzione di un autista di una società di trasporti. La sanzione era stata irrogata senza la pronuncia del Consiglio di disciplina, nonostante la richiesta del lavoratore, come previsto dalla normativa speciale (R.D. 148/1931). La Corte ha ribadito che questa procedura è una garanzia inderogabile per il dipendente e la sua omissione determina la nullità del licenziamento, con conseguente reintegrazione e risarcimento del danno. La sentenza chiarisce che le successive evoluzioni normative non hanno soppresso l'obbligo di costituire tale organo. Di conseguenza, il ricorso dell'azienda è stato respinto, confermando la decisione della Corte d'Appello.
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Qualifica dirigenziale: la forma vince sulla sostanza
Un funzionario pubblico ha richiesto il pagamento di differenze retributive per aver svolto mansioni superiori. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, affermando che per il riconoscimento della qualifica dirigenziale è determinante la classificazione formale dell'ufficio nell'organigramma aziendale, e non la natura delle mansioni effettivamente svolte. Il principio nominalistico prevale sulla sostanza delle attività.
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