Una lavoratrice ha impugnato in Cassazione due sentenze d'appello, una non definitiva e una definitiva, relative a differenze retributive e a un licenziamento. La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile, soffermandosi su un vizio procedurale cruciale: la riserva di ricorso contro la sentenza non definitiva era stata solo depositata telematicamente, ma non notificata alla controparte, rendendola inefficace. Sebbene l'impugnazione immediata fosse risultata tempestiva, i motivi di ricorso sono stati comunque rigettati per difetti di specificità e autosufficienza.
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