La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal Pubblico Ministero contro una sentenza di assoluzione basata sulla **particolare tenuità del fatto**. Il ricorrente contestava la carenza di motivazione e l'errata applicazione dell'art. 131 bis c.p. in relazione a reati minori. La Suprema Corte ha tuttavia stabilito che la motivazione del giudice di merito, seppur sintetica, era adeguata e coerente con i fatti accertati. Le censure del PM sono state ritenute tentativi di ottenere una nuova valutazione del merito, operazione non consentita in sede di legittimità.
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