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Art. 43 Codice di Procedura Penale — Sezione Sesta Penale

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Ricusazione del giudice: l’imparzialità vince sul pre-giudizio
L'Imputato ha proposto ricorso contro il rigetto della sua istanza di ricusazione nei confronti di un magistrato. Il giudice in questione aveva già fatto parte del collegio in un precedente processo correlato, valutando la credibilità di un testimone chiave e la posizione dello stesso Imputato per fatti analoghi. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che l'incompatibilità sussiste anche quando la valutazione precedente sia stata sommaria. Di conseguenza, la Suprema Corte ha disposto l'accoglimento della ricusazione del giudice e ha trasmesso gli atti alla Corte d'appello per la sostituzione del magistrato.
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Omessa trasmissione atti al riesame: arresto valido anche senza verbale
Un individuo, sottoposto a misura cautelare per resistenza a pubblico ufficiale dopo aver investito un agente durante una fuga, contesta il provvedimento. La sua difesa si basa su un vizio di procedura: l'omessa trasmissione atti al riesame, in particolare il verbale di un'udienza. La Corte di Cassazione, però, respinge il ricorso. Stabilisce un principio importante: la mancata trasmissione di un documento non rende automaticamente inefficace la misura. È necessario che la difesa dimostri che l'atto mancante era decisivo. In questo caso, la Corte ha ritenuto che gli altri elementi (verbale d'arresto e referto medico) fossero sufficienti a giustificare la misura, superando la cosiddetta 'prova di resistenza'. L'arresto è quindi confermato.
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Intercettazioni riesame: quando la prova è utilizzabile?
La Corte di Cassazione dichiara inammissibili i ricorsi di alcuni imputati, accusati di aver creato un complesso sistema di frode fiscale e autoriciclaggio tramite società fittizie per la vendita di alcol. Il caso verteva su un'importante questione procedurale: la tardiva messa a disposizione dei file audio delle intercettazioni alla difesa prima dell'udienza di riesame. La Corte ha chiarito che tale ritardo non comporta l'inutilizzabilità delle intercettazioni, ma una nullità a regime intermedio. Ha inoltre convalidato la decisione del Tribunale del Riesame che, effettuando una "prova di resistenza", ha ritenuto il quadro indiziario sufficientemente grave anche senza considerare le conversazioni intercettate, basandosi su altre prove documentali e dichiarative. La sentenza conferma quindi la misura cautelare per gli imputati.
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