La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di tre imputati, condannati per bancarotta fraudolenta. La sentenza ribadisce i criteri per definire la figura dell'amministratore di fatto, sottolineando che una gestione continuativa e significativa, anche in cogestione, è sufficiente a fondarne la responsabilità penale. Viene inoltre confermato che l'amministratore di diritto non è esente da colpa se non prova l'altrui esclusiva gestione. La Corte rigetta anche le eccezioni procedurali relative alla violazione del principio del giudice naturale.
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