Un soggetto ha manomesso e affondato volontariamente uno yacht da diporto lungo dieci metri nei pressi dell'ingresso di un porto trafficato. L'esecutore materiale ha agito su ordine dell'amministratore societario, il quale disponeva dell'imbarcazione tramite leasing finanziario. La difesa chiedeva l'assoluzione sostenendo l'assenza di pericoli reali e qualificando l'utilizzatore del leasing come effettivo proprietario del natante. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna penale a oltre due anni di reclusione per il reato di naufragio. I giudici hanno chiarito che chi utilizza un bene in leasing non ne possiede la proprietà legale prima del riscatto finale. Inoltre, il natante semi-affondato con carburante a bordo ha creato un pericolo concreto per la sicurezza marittima.
Continua »