Un contribuente ha impugnato un'iscrizione ipotecaria basata sia su debiti tributari che contributivi. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando un principio fondamentale: la giurisdizione per l'impugnazione dipende dalla natura del credito sottostante. Pertanto, per i debiti tributari è competente il giudice tributario, mentre per i contributi previdenziali è competente il giudice del lavoro. La sentenza chiarisce la necessità di adire il giudice corretto per evitare declaratorie di inammissibilità o difetto di giurisdizione.
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