Un ente previdenziale propone opposizione contro l'ordinanza di assegnazione del credito emessa in un pignoramento presso terzi. Il giudice dell'esecuzione invia la causa alla sezione lavoro dello stesso tribunale, ma quest'ultima si dichiara incompetente. L'ente riassume il giudizio dinanzi al giudice dell'esecuzione. Quest'ultimo, dopo un ulteriore passaggio interno, richiede il regolamento di competenza d'ufficio alla Corte di Cassazione. La Suprema Corte dichiara inammissibile la richiesta. I giudici chiariscono che il magistrato e decaduto dalla facolta di sollevare il conflitto per aver compiuto prima altri atti. Inoltre, il passaggio tra sezione ordinaria e sezione lavoro del medesimo tribunale riguarda la semplice organizzazione interna dei fascicoli e non costituisce una questione di competenza.
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